COMUNE DI GUAMAGGIORE

ORDINANZA N. 11 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA "ULTERIORI MISURE CONTRASTO E PREVENZIONE COVID-2019"

Pubblicata il 25/03/2020

Con l’ordinanza n. 11 del 24 marzo 2020 il Presidente della Regione Sardegna dispone “ulteriori misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVD-2019 nel territorio regionale della Sardegna”.


Ecco i principali provvedimenti adottati:

 

  • parchi e giardini pubblici vanno chiusi ovunque per evitare assembramenti, mentre l'uso della bici, anche a pedalata assistita, è possibile ma con le limitazioni imposte dal governo agli spostamenti;

  • l’apertura dei bar e punti di ristoro nelle aree di servizio viene sospesa su tutta la regione.

  • i negozi di generi alimentari in genere dovranno restare chiusi la domenica. Fanno eccezione farmacie e parafarmacie. La spesa sarà consentita solo una volta al giorno e con una sola persona per famiglia. L'eccezione, ancora una volta sono gli acquisti di farmaci.

  • portare a passeggio i cani è possibile ma solo entro i 200 metri dalla propria residenza o dimora. Quanto agli hobbisti agricoli, coloro cioè che coltivano poderi, orti, frutteti e vigneti, potranno continuare l'attività ma con le seguenti restrizioni: una sola volta al giorno, una sola persona a famiglia e per interventi agronomici non rinviabili;

  • per i Comuni diventa obbligatoria la sanificazione del centro urbano con ipoclorito di sodio;scorso;

  • sui mezzi del trasporti pubblico locale sarà ulteriormente contenuto il carico di passeggeri, salvo casi di urgenza o forza maggiore. Sarà consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuno. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato per prevenire contatti con i passeggeri e rischi di contagio;

  • negli esercizi commerciali, inclusi i tabacchini, che ai sensi delle norme nazionali e regionali possano restare legittimamente aperti al pubblico, è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.


Allegati

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